Natura Privatistica Dell’attività Di Gestione Di Fondi Immobiliari Delle Sgr – Esclusione Del Diritto Di Accesso
(T.A.R. Lombardia, Sez. I, 2.1.2023, sentenze nn. 9 e 10)
Con le sentenze gemelle nn. 9 e 10 del 2.1.2023 del T.A.R. Lombardia, viene statuito che non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla domanda di accesso ad atti relativi all’attività svolta da una società di gestione del risparmio (SGR) che si occupa di fondi immobiliari. Le pronunce si pongono in continuità con i principi recentemente affermati dalle note sentenze delle SS.UU. della Cassazione relative alla Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare (n. 1482 e 1494 del 18.1.2022).
Viene in tal modo confermata la natura privatistica dell’attività di gestione di fondi immobiliari da parte di SGR, delle quali si esclude la natura di organismi di diritto pubblico in presenza degli elementi delineati dalla giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria.
“individuato quale giudice munito della giurisdizione sull’accertamento del diritto di accesso ai documenti di soggetti privati che non svolgono attività di pubblico interesse”, quali sono le società di gestione del risparmio.
In particolare, il Collegio non ha ritenuto contrastante con l’applicazione delle statuizioni delle Sezioni Unite il fatto che, nel caso trattato, l’alienazione di un immobile pubblico mediante conferimento nel Fondo comune di investimento fosse stata “certamente adottata per la realizzazione di un interesse generale, che è quello della valorizzazione del patrimonio pubblico”; è stata invece decisiva la sussistenza degli elementi sintomatici desunti dalle
modalità di svolgimento dell’attività dell’ente (secondo le indicazioni dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale): in concreto, dette modalità erano ispirate a logiche esclusivamente economiche e non si discostavano da quelle del mercato di riferimento, mentre erano assenti aspetti di influenza da parte di un soggetto pubblico.
Non ha assunto rilevanza, la circostanza per cui il Fondo in questione si fosse dato finalità “etiche” e tese ad incrementare alloggi di social housing. Nemmeno ha inciso il fatto che oggetto dell’accesso fossero atti di una pregressa procedura di evidenza pubblica con cui era stata, a monte, individuata la SGR per la costituzione del Fondo immobiliare; ciò in quanto la controversia non verteva, in effetti, sulla gara svolta e conclusa, alla quale parte ricorrente non aveva partecipato e rispetto alla quale non aveva azionato in giudizio un interesse correlato alla censura di tale procedura.
Ne è discesa l’esclusione della sottoposizione della SGR sia alla disciplina dell’accesso documentale, di cui agli articoli 22 e seguess.nti della L. n. 241/1990 che all’accesso civico-generalizzato, di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, avendo il T.A.R. Lombardia pronunciato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore di quello ordinario.