Procedura Di Variante Parziale al Prg Di Roma Capitale Revisione Delle Norme Tecniche Di Attuazione
É in corso la procedura di variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Roma Capitale. A seguire si indicano i principali passaggi procedurali espletati sino ad oggi.
Al riguardo, rilevano le seguenti disposizioni:
Con la deliberazione G.C. n. 120 del 14.04.2022 (“Indirizzi in merito alla revisione, modifica e attualizzazione delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale comunale approvato ai sensi dell’art. 66-bis della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e smi. Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e smi.”), la Giunta Capitolina ha dato avvio ad una procedura di modifica e revisione delle NTA del PRG, con la dichiarata finalità di “dare attuazione ai tre elementi fondamentali per la trasformazione della città di Roma: la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della pianificazione e, soprattutto, la certezza dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi“.
Successivamente, con determinazione del Direttore Dipartimento PAU rep. QI/1054/2022 del 6.09.2022, si è proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro per la revisione delle NTA.
Con atto del 6-8.6.2023, il Dip.PAU e l’Assessore all’Urbanistica hanno siglato una “Proposta di deliberazione” per l’Assemblea Capitolina, avente ad oggetto l’“adozione … della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione” del PRG vigente, approvato con D.C.C. n. 18/2008.
Questi i principali aspetti della variante proposta, come evidenziati sul sito di Roma Capitale (https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS1058884):
>>rispetto ai temi delle periferie, considerato che dei 192 PRINT previsti del PRG solo uno è in attuazione, con queste modifiche si consente di intervenire in modalità diretta o con permesso di costruire convenzionato fino a 12.000 mq (innalzati a 25.000mq nei tessuti per attività) in ogni PRINT, cosa oggi consentita solo in alcuni casi;
>>sostegno anche allo sviluppo del Social housing per il quale si definisce l’inserimento degli alloggi sociali (comprensivi di student e senior housing) come standard aggiuntivi di cui al DM 22/04/2008, insediabili nelle aree a servizi e si introduce l’housing tra le funzioni ammesse nell’ambito della cessione compensativa;
>> si semplificano i cambi di destinazione d’uso con la riduzione da 7 a 5 delle categorie funzionali: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale, commerciale, rurale consentendo sempre il cambio di destinazione d’uso all’interno delle categorie funzionali a meno di specifiche prescrizioni di tessuto;
>> si supera il vincolo del mix funzionale fino a 5000mq negli ambiti di destinazioni residenziali nella città consolidata;
>> l’art. 21 viene modificato per favorire il rinnovo edilizio e si introduce un articolo speciale, il 21bis, per contrastare il proliferare di edifici abbandonati che rappresentano fonti di forte degrado e insicurezza: in questi casi l’Amministrazione potrà intimare alla proprietà di intervenire con progetti incentivati di rigenerazione urbana ma potrà altresì colpire l’inerzia della proprietà intervenendo in danno e bloccando i cambi di destinazione;