Attività commerciali a Roma. Per il TAR Lazio sono legittime le restrizioni transitorie alla vendita di prodotti alimentari nel sito UNESCO (sentenza del 1.10.2024, n.17020)
Il TAR Lazio-Roma si è recentemente pronunciato, con sentenza Sez. II-ter, n. 17020/2024, sulle previsioni del nuovo Regolamento del Commercio, approvato con D.A.C. n. 109/2023, che hanno stabilito una disciplina transitoria restrittiva rispetto all’apertura o trasferimento di attività per la vendita di prodotti alimentari.
La norma oggetto di causa, art. 16, comma 1, lett. a, prevede che: “Nell’area sito Unesco è vietata l’apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già operanti fuori dalle medesime aree, di attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare in forma di esercizio di vicinato e di media struttura di vendita, nonché di attività di vendita di souvenir, per un periodo di anni 3 (TRE) dalla data di esecutività del presente provvedimento…”.
Il TAR ha rilevato come “i siti storici inclusi nella Lista UNESCO rappresentano realtà dotate di un pregio culturale, storico e paesaggistico rilevantissimo, tale da travalicare la dimensione nazionale per assurgere addirittura a Patrimonio Mondiale, e dunque valore condiviso dall’intera umanità”.
Pronunciandosi sul merito della vicenda, il Collegio ha ritenuto legittimo il divieto in questione, in quanto lo stesso è stato introdotto basandosi non solo “su considerazioni relative alla pressione antropica registrata nel centro storico, necessariamente da rendere compatibile con le esigenze di decoro ed anche con quelle di vivibilità dei residenti (v. Cons. Stato, Sez. V, n. 298 del 2019 e n. 46 del 2021), ma anche su considerazioni che risultano del tutto logiche e immuni dai dedotti vizi di eccesso di potere. Ben può l’Amministrazione tutelare le attività tradizionali, elencate dalla stessa società ricorrente, anche evitando che gli artigiani e gli altri piccoli operatori ‘tradizionali’ scompaiano per una logica di puro mercato”.
La sentenza in argomento ha quindi respinto il ricorso proposto, confermando la piena legittimità dell’art. 16, comma 1, del nuovo Regolamento del Commercio e dunque del divieto di apertura di attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare, nelle forme di esercizio di vicinato e media struttura di vendita, fino al giugno 2026.
Tale divieto, di natura transitoria, era stato introdotto per l’incentivazione e la protezione delle attività commerciali e artigianali cosiddette “tutelate”, mediante misure più rigorose nell’area del Sito UNESCO, al fine di salvaguardare dagli effetti di un’eccessiva pressione antropica il decoro, l’ambiente urbano e la vivibilità di aree sensibili del centro storico.
È un assetto che il TAR Lazio-Roma ha ritenuto legittimo con la recente sentenza in commento.
La sentenza in commento è consultabile al seguente link: