Con ordinanza n. 1417/2020 dello scorso 22 aprile 2020, il TAR Campania ha fissato a giugno l’udienza di merito per la decisione sulla legittimità delle clausole dei bandi di gara che pongono in capo all’aggiudicatario il rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione aggiudicatrice per i servizi di committenza ausiliaria prestati dalla centrale di committenza cui l’Ente ha aderito.

Nel caso in esame, la clausola del bando di gara impone ai partecipanti di inserire nelle offerte, quale elemento essenziale delle stesse, l’impegno a “pagare alla Centrale di Committenza, … prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre iva dell’importo complessivo posto a base di gara”, oltre all’impegno al rimborso delle spese di pubblicità obbligatoria.

La disposizione del bando è stata censurata dall’ANAC nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza sui contratti pubblici, con parere motivato n.21/2020 assunto ai sensi dell’art. 211 c.1 ter Codice dei contratti, in ragione della sua supposta portata anticoncorrenziale e poiché in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e con il divieto di imposizione di prestazioni patrimoniali se non previste dalla legge di cui all’art. 23 della Costituzione, con conseguente assegnazione all’Amministrazione aggiudicatrice di un termine di 15 giorni per eliminare le illegittimità riscontrate.

A seguito del rifiuto dell’Amministrazione di conformarsi a quanto osservato nel parere, l’ANAC ha impugnato al TAR Campania gli atti di gara che ha fissato per il prossimo 24 giugno l’udienza per la discussione del merito del ricorso.

La pronuncia del TAR dovrà valutare attentamente gli equilibri in gioco, riprendendo le fila di un discorso già affrontato da arresti più risalenti, in quanto una decisione sfavorevole all’ANAC:

–  da un lato, consentirebbe alle amministrazioni aggiudicatrici di rientrare in parte dei costi sostenuti per il funzionamento delle centrali di committenza, sebbene la centralizzazione degli acquisti e la committenza ausiliaria rappresentino -già di per sé- uno strumento preordinato alla riduzione dei costi e all’efficientamento dell’azione amministrativa -anche in un’ottica di sempre maggior qualificazione e specializzazione delle Stazioni appaltanti- sia per quel che riguarda il risparmio di spesa in termini di risorse umane utilizzate sia, in caso di aggregazione della domanda, dell’ottenimento di offerte più vantaggiose dovute anche al maggior stimolo della concorrenza;

– dall’altro lato, determinerebbe che il ricorso alla meccanismo di centralizzazione degli acquisti e/o ai servizi di committenza ausiliaria, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, si traduca -in concreto- in un aggravio di costi per gli operatori economici, i quali potrebbero traslarli sull’ente appaltante, e per esso sulla collettività, offrendo ribassi minori in gara, al fine di compensare il “costo imposto” e posto a loro carico, nel caso di aggiudicazione.

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