In data 5 giugno 2020, ai sensi dell’art. 40 bis della L.R. n. 12/2005, introdotto dalla L.R. sulla rigenerazione urbana n. 18/2019, il Comune di Milano ha pubblicato sull’albo pretorio l’avviso di avvio del procedimento di individuazione degli immobili dismessi preordinato ad individuare – con delibera consiliare – gli immobili di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per salute, sicurezza idraulica, sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio.

Tale procedimento dovrà concludersi, come riporta anche l’avviso, entro il 30 settembre 2020.

Il termine di cui all’art. 40 bis, comma 1, L.R. n.12/2005 secondo cui i Comuni debbono individuare gli immobili dismessi con criticità entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, ovverosia entro il 14 giugno 2020, è stato difatti differito al 30 settembre 2020 dall’art. 1 della L.R. n. 4/2020, come anche confermato dall’interpretazione contenuta nella Circolare regionale n.5 del 12 maggio 2020.

L’individuazione dei ridetti immobili può avvenire, secondo quanto previsto dall’art. 40 bis,anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate”, pertanto, i proprietari di edifici dismessi possono ora richiedere al Comune di procedere all’inserimento nell’elenco, previa presentazione della documentazione da cui si ravvisi la dismissione per oltre cinque anni e la sussistenza delle criticità rispetto ai parametri sopra indicati.

In assenza di un termine assegnato dal Comune di Milano per la presentazione delle segnalazioni, a differenza di altri comuni lombardi e salvo prossime indicazioni al riguardo, si ritiene che le ridette “segnalazioni” dei proprietari – tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento – vadano inoltrate in tempi utili per la loro effettiva valutazione e, quindi, che possa essere ritenuto congruo il termine di 30 giorni prima della prevista conclusione del procedimento (31 agosto 2020), ferma comunque la non tardività di segnalazioni pervenute entro la data del 30 settembre 2020 e ferma la previsione ex lege di aggiornamento annuale della delibera consiliare.

Il tutto considerato anche il meccanismo operativo complessivo previsto dalla legge.

Infatti, qualora il proprietario non richieda il riconoscimento, è il Comune che – prima della delibera consiliare da adottarsi entro il 30 settembre 2020 –  effettua una notifica ai proprietari degli immobili di modo che questi, entro 30 giorni dalla notifica, possano dimostrare, mediante prove documentali, l’assenza dei presupposti per l’inserimento.

Gli incentivi di cui potrà godere il proprietario sono:

  • incremento del 20% dei diritti edificatori derivanti dall’applicazione dell’indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore, della SL esistente;
  • esenzione dall’eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;
  • incremento dell’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT o rispetto alla SL esistente del 5% per interventi che assicurino una superficie de-impermeabilizzata e destinata a verde non inferiore all’incremento di SL realizzato, nonché per interventi che conseguano una diminuzione dell’impronta al suolo pari ad almeno il 10%.

Se il proprietario non provvede entro tre anni (tramite richiesta di piano attuativo, richiesta di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio lavori asseverata o istanza di istruttoria preliminare funzionale all’ottenimento dei medesimi titoli edilizi) non potrà più accedere ai benefici anzidetti. Il Comune lo inviterà pertanto a presentare una proposta di riutilizzo entro un termine, decorso infruttuosamente il quale, ingiungerà al proprietario la demolizione dell’immobile o gli interventi di recupero e/o messa in sicurezza dell’immobile, da effettuarsi entro un anno.

Se il proprietario non provvede entro il termine previsto nell’ingiunzione, occorrerà che l’amministrazione comunale provveda in via sostitutiva, con l’obbligo di rimborso delle spese a carico della proprietà, cui è riconosciuta la SL esistente fino all’indice di edificabilità previsto dallo strumento urbanistico.

Peraltro, la predetta procedura si applica “anche senza la deliberazione di cui sopra, agli immobili già individuati dai comuni come degradati e abbandonati”. Gli immobili individuati con delibera consiliare come dismessi andranno, pertanto, ad aggiungersi a quelli già individuati dal PGT di Milano 2030  (cfr. art. 11, Piano delle Regole e Tavola R_10, Carta di consumo di suolo).

 

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