Con il decreto n. 812 del 10 dicembre 2020, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha chiarito i presupposti per la concessione del provvedimento monocratico cautelare previsto e disciplinato dall’art. 56 c.p.a.
Tale articolo prevede la possibilità per il ricorrente, in caso di estrema gravità ed urgenza, allorquando non sia possibile attendere la trattazione dell’istanza cautelare dinanzi al Collegio, di ottenere la concessione di misure cautelari monocratiche e provvisorie.
La vicenda che ha dato origine alla decisione in commento riguardava la richiesta di adozione di un provvedimento di ammissione a favore dei ricorrenti, in via cautelare, alle prove scritte previste per l’accesso ad un Corso di Specializzazione.
In particolare, nella decisione in commento, è stato affermato il principio in base al quale, in sede di tutela cautelare monocratica, la valutazione del Giudice monocratico non può prescindere dal vaglio della fondatezza della pretesa ossia del fumus boni iuris, essendo quest’ultimo, al pari del periculum in mora, un presupposto necessario della tutela cautelare.
Infatti, prescindendo dalla valutazione del fumus, si riconoscerebbe al Giudice monocratico, il cui ruolo nel processo amministrativo è marginale e residuale, “un potere quasi sovrano di incisione e invasione sulla funzione pubblica non consentito al Collegio e del tutto eccentrico rispetto al principio costituzionale di divisione dei poteri”.
Di seguito si riporta la decisione del CGA n. 812 del 10 dicembre 2020.