Con l’ordinanza n. 12866 del 26.06.2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato il proprio consolidato orientamento in materia di riparto giurisdizionale relativamente alle controversie aventi ad oggetto l’escussione della polizza fideiussoria, prestata dal privato al Comune, a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione. Nella predetta ordinanza, resa in sede di risoluzione di un conflitto negativo di giurisdizione, si afferma che per siffatte controversie la giurisdizione spetta al giudice ordinario tenuto conto che “l’obbligazione di garanzia, oggetto di causa, è fondata su un rapporto, sorto per effetto della polizza, distinto rispetto a quello concernente gli oneri concessori” ed anche perché “nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri (ex multis Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2010, n. 4319; Cass., Sez. Un., 13 giugno 2012, n. 9592; Cass., Sez. Un., 28 luglio 2016, n. 15666; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19371)”.
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