Il TAR Lombardia rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 bis della LR Lombardia 12/2005 in punto di recupero del patrimonio edilizio dismesso: esito prevedibile?

Con ordinanza n.373 del 10 febbraio 2021, la Sezione II del TAR Lombardia ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 bis della L.R. 12/2005, recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità”, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, secondo comma, e 118 della Costituzione.

Segnatamente, l’ordinanza di rimessione censura la ridetta norma regionale anzitutto per violazione del principio di ragionevolezza perché comprime le prerogative comunali e l’esercizio della potestà pianificatoria che spetta all’ente locale in attuazione del principio di sussidiarietà verticale dell’art.118 della Costituzione.

Nel caso trattato dal TAR non è stata riconosciuta alcuna riserva di tutela al Comune, tanto da far apparire l’operazione di individuazione  degli immobili alla stregua di una dichiarazione di stato anziché di una scelta di opportunità utile a contemperare i diversi interessi pubblici e privati in gioco.

E’ ricollegabile, ormai, a un risalente orientamento della Corte, affermatosi in più occasioni, il principio secondo cui vadano considerate in contrasto con il dettato della Carta costituzionale quelle disposizioni di legge atte ad incidere sui carichi urbanistici, e nelle dotazioni pubbliche e private conseguenti, senza un pieno coinvolgimento della potestà pianificatoria comunale. Ma il TAR dice di più: la disposizione in commento si pone in contrasto con l’art. 3 bis del Testo Unico dell’Edilizia, quale normativa di principio in materia di governo del territorio, in attuazione del quale la previsione di “un incentivo per recuperare un bene non può spingersi fino al punto di compromettere la tutela di un altro bene, di almeno pari rango, qual è quello legato alla riduzione del consumo di suolo” (ord. in commento).

In conclusione, è accaduto quanto largamente prevedibile a una piana lettura dell’orientamento della Corte costituzionale e sorprende che di tale esito non si sia tenuto conto in misura adeguata suscitando negli operatori un’aspettava illusoria, con abbandono della strada maestra della piena applicazione del PGT comunale contro la quale sembra essere stata principalmente orientata la disciplina del legislatore regionale.

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