La giurisdizione sugli atti di nomina e revoca degli amministratori di società miste è attribuita al giudice ordinario: S.U. ordinanza n. 5424/2021
Con l’ordinanza n.5424 del 26.2.2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito la competenza del giudice ordinario sulle controversie aventi ad oggetto la nomina e la revoca degli amministratori di società da parte dell’ente pubblico socio.
L’ordinanza in commento, nel risolvere il regolamento preventivo di giurisdizione formulato nel corso di un giudizio pendente dinanzi al TAR Basilicata avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera regionale di nomina del C.d.A. di una società partecipata pubblica, traccia, altresì, i limiti tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa stabilendo che “spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto l’attività unilaterale prodromica alla vicenda societaria, considerata dal legislatore di natura pubblicistica, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società (provvedendo anche alla scelta del socio) o di parteciparvi (…). Sono invece attribuite alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto gli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo del modello societario, le quali restano interamente soggette alle regole, del diritto commerciale, proprie del modello recepito dal contratto di costituzione della società”.
Inoltre, secondo le S.U., alla competenza del giudice ordinario sono devolute le controversie “volte ad accertare l’intero spettro delle patologie e inefficacie negoziali … ivi compresi i profili di illegittimità degli atti conseguenziali compiuti dalla società già istruita i quali costituiscono espressione non di potestà amministrativa, bensì del sistema delle invalidità – inefficacia del contratto sociale”.