L’ANAC aggiorna le linee guida n.6
L’ANAC ha sottoposto a consultazione pubblica l’aggiornamento delle linee guida n.6) recanti l’individuazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater).
Nel documento – che si allega integralmente – l’Autorità ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie ostative alla partecipazione alle gare di appalto ai sensi del citato articolo utili al fine di garantire un’omogeneità di verifica ad opera delle stazioni appaltanti.
Vengono così richiamati, tra i “gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico” l’adozione di provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione quali, ad esempio, i reati fallimentari o i reati urbanistici.
Tra le cause di esclusione viene precisato il “tentativo di influenzare” la stazione appaltante che si realizza quando il concorrente, con atti idonei e diretti in modo non equivoco, ottiene informazioni riservate a proprio vantaggio oppure fuorvia le decisioni della stazione appaltanti in relazione, ad esempio, all’attribuzione del punteggio.
In relazione, invece, alle presentazioni di informazioni false al fine di influenzare le decisioni della stazione appaltante, rileva il comportamento del concorrente posto in essere con dolo o colpa grave legato da un nesso di causalità con le decisioni della stazione appaltante adottate sulla base delle predette informazioni.
Inoltre, vengono esemplificate le cause ostative relative alle “significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione” dando rilievo a quelle che hanno dato causa alla risoluzione anticipata del contratto, alla condanna al risarcimento del danno o alla escussione delle garanzie previste dal Codice nonché al grave inadempimento nei confronti dei subappaltatori riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
La seconda parte del documento si occupa dei mezzi di prova per l’accertamento dei predetti elementi ostativi ed, in particolare, al fine di garantire una maggiore celerità e trasparenza dei procedimenti decisionali, individua le fattispecie relative agli illeciti professionali oggetto di comunicazione obbligatoria da parte delle stazioni appaltanti. Tra questi vengono fatti rientrare, ad esempio, i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto o i provvedimenti d’applicazione di penali dall’importo superiore all’1% del contratto.
Infine meritano di essere segnalate le misure di self-cleaning riconosciute agli operatori economici per provare la loro affidabilità economica anche in presenza di cause ostative alla partecipazione alla gara richiamate dal documento quali, ad esempio, la rinnovazione degli organi societari o la dimostrazione che il fatto è stato commesso con violazione dei modelli di organizzazione e di gestione dell’ente ex D.lgs. 231/2001.
I soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni entro il 28 febbraio p.v.
A cura dell’avv. Maria Gabriella Marrone