Lo scorso 4 dicembre è entrata in vigore la legge n.159 del 27.11.2020 con cui è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n.125 del 7.10.2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
In particolare, in sede di conversione, è stato introdotto l’art. 3-bis -rubricato “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza”- che, fra le altre cose, ha apportato modifiche all’art. 103 del c.d. decreto Cura Italia (D.L. n.18 del 17.3.2020, convertito in legge, con modificazioni, L. n.27 del 24.4.2020).
In sostanza, con la modifica al predetto art. 103, comma 2 viene stabilito che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (n.d.r. attualmente fissato per il 31.1.2021) …”. In precedenza, invece, conservavano validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza soltanto gli atti “in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”.
Inoltre, la legge n.159/2020 ha aggiunto all’art.103 il comma 2-sexies che prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
In conclusione, con la legge di conversione in esame viene ampliato l’ambito applicativo dell’art. 103 del decreto Cura Italia, nella misura in cui conservano validità nei termini sovra descritti, tutti i titoli abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 (data di proclamazione dello stato di emergenza da Covid) e “la data di cessazione la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid”, termine quest’ultimo che – quale rinvio mobile – dispiega i propri effetti anche in caso di nuove proroghe dello stato di emergenza.
Resta, invece, impregiudicato quanto stabilito dall’art. 10, comma 4 del D.L. n.76 del 16.7.2020 (convertito in legge, con modificazioni, L. n.120 del 11.9.2020) in ordine alla proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380; si rinvia per un approfondimento sul punto a nostro articolo “Proroga dei termini per fine lavori in epoca Covid-19”.
Di seguito il testo integrale dell’art. 103 D.L. n.18/2020, come modificato dal D.L. n.125/2020, convertito in legge, con modificazioni, L. n.159/2020.