Natura giuridica degli atti unilaterali d’obbligo

Con la sentenza n.579 dello scorso 19 gennaio 2021 il Consiglio di Stato è tornato ad occuparsi della natura giuridica dei c.d. atti unilaterali d’obbligo, pronunciandosi sul ricorso avverso la sentenza del TAR Puglia, sez. II, n.130/2012, che aveva precedentemente ritenuto valido l’obbligo sorto in capo ad un privato, previa sottoscrizione di un atto d’obbligo, e avente ad oggetto la cessione di una particella di terreno in favore di un’amministrazione comunale.

Come ricordato dal Consiglio di Stato, l’art. 11 L. n. 241/1990 ha positivizzato nell’ordinamento “la capacità negoziale delle amministrazioni pubbliche, individuando nel procedimento il “luogo” tipico nel quale potestà e autonomia negoziale possono trovare un giusto momento di sintesi, sì da asservire la seconda, in quanto modalità ritenuta più conveniente in relazione al singolo caso di specie, al perseguimento dell’interesse pubblico che connota la prima”. Nel tempo, anche le diverse tipologie di convenzioni urbanistiche, comunque denominate, tipicamente in uso nella materia urbanistica, sono state ricondotte nell’alveo della disciplina del citato articolo; disciplina caratterizzata “dall’aggiungere al paradigma pubblico generale i canoni del diritto civile <<ove non diversamente previsto>> e <<in quanto compatibili>> (art. 11, comma 2, L. n. 241/1990)”.
Tuttavia, il Consiglio di Stato, con particolare riferimento agli atti unilaterali d’obbligo, respingendo il ricorso avverso la suddetta sentenza del TAR Puglia, ha sottolineato come tali atti, “pur appartenendo al più ampio genus degli atti negoziali e dispositivi con i quali il privato assume obbligazioni, si caratterizzano per essere teleologicamente orientati al rilascio del titolo edilizio nel quale sono destinati a confluire. […] Essi non rivestono un’autonoma efficacia negoziale, ma incidono tramite la stessa sul provvedimento cui sono intimamente collegati”.

In conclusione, secondo il Consiglio di Stato, quali che siano state le interpretazioni giurisprudenziali susseguitesi nel tempo in relazione alla natura giuridica degli atti unilaterali d’obbligo, è indubbio che essi “seppure riconducibili al modulo negoziale [ai sensi dell’art. 11, comma 2, L. n.241/1990] non si esauriscono nello stesso, in quanto “accessivi” rispetto al titolo edilizio che lo ingloba”.

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