Lo scorso dicembre è entrata in vigore in Lombardia la Legge Regionale 26 novembre 2019, n.18, recante misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente, ribattezzata dagli esperti del settore “la legge sulla rigenerazione urbana”.
La nuova legge, inserendosi nella scia dei precedenti interventi normativi protesi a perseguire una pianificazione territoriale ed urbanistica fondata sul contrasto al consumo del suolo e sulla riqualificazione dell’esistente, incoraggia a sua volta interventi di rigenerazione urbana e territoriale attraverso la predisposizione di ulteriori misure di incentivazione e di semplificazione amministrativa, alcune delle quali hanno trovato immediata applicazione con l’entrata in vigore della presente normativa, altre, al contrario, lo saranno soltanto nei prossimi mesi per l’effetto di un’ulteriore attività di attuazione da parte della Regione e dei singoli Comuni.
In particolare, fra le misure di incentivazione più interessanti per i privati e gli operatori economici, si segnala l’estensione della disciplina in tema di “recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”, di cui alla L.R. 10 marzo 2017 n.7, agli interventi di recupero dei piani terra esistenti, che rappresenta un’occasione per recuperare l’esistente volumetria ad uso residenziale, terziario o commerciale, incentivando azioni di rigenerazione e riqualificazione, anche mediante l’uso di nuovi impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici (art.8, L.R. n.18/2019).
Il rimando alla disciplina sul recupero dei vani e dei seminterrati non è peraltro integrale.
E’, infatti, escluso il rispetto di quei parametri pensati e previsti dal legislatore, nel 2017, specificamente per il recupero di porzioni di immobili seminterrate, quali i parametri in tema di prescrizioni igienico-sanitarie e di areoilluminazione, anche artificiale, oltreché di pareti interrate e vespai (art. 1, comma 5 e art. 3, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies, L.R. n.7/2017).
I piani terra “recuperabili” secondo la nuova legge dovranno, comunque, rispettare specifici pre-requisiti: dovranno essere stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore delle legge regionale sulla rigenerazione urbana (ossia in data 14.12.2019), dovranno essere collocati in edifici in zona urbanizzata e, infine, dovranno essere oggetto di interventi di recupero che consentano il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti (cfr. art. 8 L.R. 18/2019).
Fra l’altro, negli ambiti di cui all’art. 10, comma 1, lett. e-ter L.R. 12/2005, e quindi negli ambiti all’interno del distretto del commercio nei quali il comune ha definito premialità finalizzate all’insediamento di attività commerciali di vicinato e artigiani di servizio, l’insediamento di nuovi esercizi di vicinato, posti al piano terra di edifici esistenti con affaccio su spazio pubblico, comporta l’esclusione del pagamento del contributo di costruzione, senza d’altra parte imporre la variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale.
Per far sì che la predetta disciplina del recupero dei piani terra sia direttamente applicabile nel territorio regionale residua però un ultimo passaggio: entro il 30 giugno 2020, infatti, ogni singolo Comune è chiamato ad individuare, mediante delibera consiliare motivata, gli ambiti del proprio territorio, per i quali specifiche esigenze di tutela paesaggistica, igienico-sanitarie o di difesa del suolo e di rischio idrogeologico rendono opportuno escludere.
Al riguardo, la Regione Lombardia, con una “Lettera ai Comuni. Adempimenti in attuazione della l.r. n. 18 del 2019 sulla rigenerazione urbana e territoriale” pubblicata sul sito regionale, è giunta ad affermare che le disposizioni in esame entreranno direttamente in vigore “senza esclusioni” dopo il 30.6.2020, anche, quindi, nell’ipotesi in cui i Comuni non abbiano effettuato la ricognizione dei propri territori ed escluso eventualmente parti di esse dall’applicazione della norma.
Tale circolare regionale, qualora interpretata nel senso dell’irrilevanza della fase attuativa comunale, non pare però condivisibile.
Anzitutto, in tal modo si andrebbe oltre il tenore letterale della norma, nella parte in cui quest’ultima non riconosce efficacia prescrittiva alla portata delle sue indicazioni, né attribuisce il carattere della perentorietà al termine del 30.6.2020.
Inoltre, tale impostazione contrasterebbe con i principi costituzionali di riparto delle competenze in materia urbanistica (art. 117, comma 3, Cost.), di attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali e di sussidiarietà (art. 118, comma 1 e 2, Cost.) e, conseguentemente, con il principio secondo cui il pianificatore comunale, per esercitare le scelte discrezionali intrinseche nell’esercizio dell’attività urbanistica rimessagli dalla legge, debba recepire, in un proprio atto deliberativo, il disposto della norma, essendo ferma la sua facoltà di “adattare” e “concretizzare” quest’ultima alle singole e peculiari esigenze del proprio territorio.
In definitiva, si può dire che è ormai prossima, in Lombardia, la possibilità di utilizzare le facilitazioni accordate dalla legge regionale sulla rigenerazione urbana per il recupero edilizio dei piani terra degli immobili esistenti. Tuttavia, dopo la riattivazione dei termini procedimentali amministrativi, ad oggi sospesi sino al 15 maggio prossimo in ragione dell’emergenza sanitaria, occorrerà comunque monitorare – di volta in volta – i siti web e gli albi pretori dei singoli Comuni all’interno del cui territorio si intende attuare il singolo intervento di recupero per accertarsi che sia intervenuta l’approvazione della specifica deliberazione consiliare comunale prevista dalla legge, al fine di evitare l’attivazione di procedimenti edilizi che prestino il fianco a possibili censure in punto di interpretazione letterale e costituzionalmente orientata della norma.