Superficie utile lorda e tutela dei beni paesaggistici: per il Consiglio di Stato rileva solo la nozione tecnico-giuridica.
Con la sentenza n. 3352 del 26 aprile 2021, la Sesta sezione del Consiglio di Stato ha chiarito come vada letta la disposizione contenuta nell’art.167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, disciplinante l’ipotesi di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, in caso di interventi realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli realizzati.
Infatti, in materia di tutela paesaggistica, il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile, contenuto nell’art. 167 citato, “non può che interpretarsi nel senso di un rinvio al significato tecnico-giuridico che tali concetti assumono in materia urbanistico-edilizia, trattandosi di nozioni tecniche non specificate dal Codice dei beni culturali e del Paesaggio, ma solo dalla normativa urbanistico-edilizia”.
Pertanto, ai fini del rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, bisogna avere a riguardo alla sola superficie utile lorda intesa come “superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre”. Non dovrà invece essere calcolata, ai fini dell’incremento della volumetria, la superficie accessoria ossia “la superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi caratteri di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima”.
Dette “definizioni uniformi” servono ad individuare un paradigma unitario per la valutazione in esame e a superare il variegato linguaggio utilizzato nella prassi dagli uffici comunali, rispondente o meno a specifiche indicazioni regolamentari o urbanistiche locali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10.1.2020, n.241) e scaturiscono dalla normativa sulle costruzioni (in via esemplificativa e non esaustiva, circ. Min. LL.PP. 23.7.1960, n.1820; artt. 5 e 6, d.m. 2.8.1969; art. 3, d.m. 10.5.1977; art.1, d.m. 26.4.1991, art. 6, d.m. 5.8.1994; regolamento edilizio tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni in attuazione dell’art.4, comma 1 sexies d.p.r. n.380/2001)
In applicazione delle predette nozioni, nel caso oggetto della sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’ampliamento di superficie accessoria esterna (quali balconi o ballatoi o terrazze) non integrava gli estremi della superficie utile ai sensi del citato art. 167 e dunque il relativo incremento di volumetria non era ostativo al rilascio della sanatoria, fermo restando la necessità di verifica della compatibilità con la tutela del paesaggio.