TAR Salerno, sent. n. 265/2021: la proroga legislativa delle concessioni del demanio marittimo va disapplicata
Con la sentenza n. 265, pubblicata il 29 gennaio 2021, il TAR Salerno si è pronunciato sulla proroga legislativa automatica fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime (e di quelle lacuali/fluviali, in forza dell’art. 100, comma 1, D.L. n. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020) disposta dall’art. 1, commi 682 e 683, L. n. 145/2018.
Al riguardo, viene invocato l’indirizzo giurisprudenziale disapplicativo delle norme legislative dilatorie emanate in materia.
Di talché, vista l’accertata insussistenza di un “diritto di insistenza” da parte della giurisprudenza comunitaria, e cioè del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l’amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi euro-unitari della libertà della circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta ad indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico.
Di qui deriva l’esclusione dell’operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale in ossequio alle pronunce del giudice euro-unitario, con conseguente disapplicazione della disposizione di legge in parola (art. 1, commi 682 e 683, L. n.145/2018), perché, per l’appunto, la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento, come del resto la giurisprudenza nazionale ha in più occasioni già riconosciuto (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2019 n. 1368).
Peraltro, ricordiamo che recentemente,“al fine di contenere i danni diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19″, la proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali al 2033 era stata ulteriormente confermata dal D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 (cfr. art. 182, comma 2).