Urbanistica Lombardia: approvazione di Piani Attuativi in variante. Il Responsabile del Procedimento può legittimamente respingere la proposta di Piano Attuativo in variante al P.G.T. a fronte di un preliminare atto di indirizzo del Consiglio Comunale sulla non percorribilità della variante

Commento alla recente sentenza Cons. Stato, Sez. IV, n. 4385 dell’8.6.2021 a cura di Valentina Vavassori

In sede di ottemperanza, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel procedimento di approvazione di un Piano attuativo con istanza di variante allo strumento urbanistico generale del Comune, il Responsabile del Procedimento possa legittimamente acquisire la preliminare valutazione del Consiglio comunale (organo competente in Lombardia ad approvare strumenti urbanistici in variante) circa l’ammissibilità o meno della variante proposta con l’istanza di PA.- In caso di indirizzo ostativo da parte del Consiglio comunale, il Responsabile del procedimento può concludere l’istruttoria respingendo l’istanza di PA per improcedibilità, senza che sia necessario procedere oltre nell’esame della documentazione a corredo dell’istanza stessa e senza che occorra investire della decisione finale il Consiglio comunale all’esito della fase istruttoria.

Al riguardo, rilevano le seguenti disposizioni:

-art. 6 L. n. 241/1990, per cui il Responsabile del Procedimento “valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento … e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria”;

-art. 14, comma 1 L.R. n. 12/2005, per cui compete al Responsabile del Procedimento, in sede istruttoria, richiedere “le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l’adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti”.

Alla luce di tali disposizioni“, ad avviso del Collegio, “rientra pienamente nelle attribuzioni del Responsabile del procedimento vagliare la conformità e l’adeguabilità della proposta di Piano attuativo alle norme vigenti, inclusi gli strumenti urbanistici generali; inoltre, tale funzione svolta dal Responsabile del procedimento risponde anche ai principi di efficienza e di speditezza che presiedono all’azione amministrativa, poiché evita che gli organi politico-rappresentativi debbano esaminare istanze palesemente prive dei presupposti “.

Il Collegio ha quindi ritenuto che “del tutto correttamente il Responsabile del procedimento, nello svolgimento dell’istruttoria di un piano urbanistico difforme (e dunque in contrasto) rispetto alle norme urbanistiche vigenti (e che avrebbe richiesto almeno di essere sottoposto ad una Valutazione ambientale strategica), ha ritenuto di dovere vagliare, quale presupposto di procedibilità della proposta di P.I.I., la sussistenza della possibilità di superare tale contrasto mediante una variante urbanistica. Cosicché, è stata legittimamente acquisita, in tale fase, la valutazione preliminare del Consiglio comunale, ossia dell’organo che, per espressa pronuncia della sentenza n. 121 del 2019 della cui ottemperanza si tratta, è il solo competente ad esprimersi sulle varianti urbanistiche“.

All’esito del giudizio di merito al TAR, era stato censurato, per incompetenza, l’operato del Comune che si era pronunciato con mera delibera di Giunta comunale sulla non percorribilità della variante. La pronuncia non era stata appellata dal Comune e, al fine di ottemperare alla stessa, il Dirigente Responsabile del Procedimento aveva sottoposto al Consiglio comunale, preliminarmente rispetto all’istruttoria, l’indirizzo sui contenuti di variante. Tale operato è stato ritenuto illegittimo dal TAR Lombardia in sede di ottemperanza.

Il Consiglio di Stato ha invece affermato che correttamente, nel caso di specie, il procedimento si sia “arrestato per improcedibilità proprio all’esito della fase istruttoria, nel rispetto dei principi di efficienza e di buon andamento che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione, senza che si dovesse addivenire alla diversa e successiva fase di ‘decisione’ sul piano stesso e senza che sia stata effettuata alcuna “inversione procedimentale’”.

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